La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies, riferita ai carichi consegnati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023.
La rottamazione prevede lo stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora.
La rottamazione-quinquies, a differenza delle rottamazioni precedenti, è circoscritta ai carichi riguardanti:
– contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
– imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) della dichiarazione;
– sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035.
I termini sono:
– 30 aprile 2026, per trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso;
– 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
– 31 luglio 2026, per pagare tutte le somme o la prima rata.
Si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:
– dell’unica rata scadente il 31 luglio 2026;
– di due rate anche non consecutive del piano;
– dell’ultima rata del piano.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”
La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione
Il contribuente può verificare i debiti definibili con la “rottamazione-quinquies” richiedendo il prospetto informativo contenente le cartelle / avvisi che possono essere definiti e l’importo delle somme dovute in caso di adesione compilando lo specifico form presente nella sezione “Definizione agevolata”.
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Quanto dovuto va versato alternativamente:
– in unica soluzione, entro il 31/07/2026;
– in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), di pari importo (la singola rata non può essere inferiore a € 100).
Non è prevista la “tolleranza” di 5 giorni riconosciuta nelle precedenti “edizioni” della rottamazione.
Determina l’inefficacia della definizione agevolata l’omesso / insufficiente versamento:
– dell’unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
– di 2 rate, anche non consecutive;
– dell’ultima rata.