La legge di bilancio 2026 prevede la reintroduzione, con alcune modifiche, della maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento all’ammortamento e ai canoni di leasing. Tale agevolazione sostituisce i precedenti bonus investimenti in beni strumentali “4.0” ex L. 178/2020 e il bonus investimenti transizione “5.0”.
- Soggetti beneficiari Possono fruire del “nuovo” iper-ammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano gli investimenti agevolabili (non possono fruirne, ad esempio, gli esercenti arti e professioni o i soggetti in regime forfetario). Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Per espressa previsione normativa, invece, le imprese che si trovano in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali) non sono ammesse al beneficio.
- Ambito temporale Il “nuovo” iper-ammortamento spetta per gli investimenti agevolabili effettuati fino al 30 settembre 2028. Stando ai chiarimenti forniti in passato, al fine di individuare il momento in cui l’investimento si considera effettuato, ovvero se rientri o meno nel periodo agevolato, dovrebbero rilevare le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR. Le spese di acquisizione dei beni mobili, pertanto, si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per il leasing rileva invece la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore. Analogamente al “vecchio” iper-ammortamento, dovrebbero essere agevolabili anche i beni in appalto o costruiti in economia.
- Investimenti agevolabili Il “nuovo” iper-ammortamento è riconosciuto per gli investimenti in: ▪ beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/20258, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali “4.0”); ▪ beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione “5.0”). I beni agevolabili devono necessariamente essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
- Maggiorazione del costo d’acquisto Come anticipato, l’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing. Il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del: ▪ 180% per gli investimenti fino ad Euro 2,5 milioni; ▪ 100% per gli investimenti oltre Euro 2,5 milioni e fino ad Euro 10 milioni; ▪ 50% per gli investimenti oltre Euro 10 milioni e fino ad Euro 20 milioni. La maggiorazione va fruita: ▪ per quanto riguarda l’ammortamento dei beni, in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. del 31/12/88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 102, comma 2, del TUIR; ▪ per quanto riguarda il leasing, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. del 31/12/8810.
- Accesso al beneficio Per accedere al “nuovo” iper-ammortamento è necessaria la presentazione in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Con un successivo D.M. saranno definite le modalità attuative della disposizione. Stando alla bozza del testo circolata, per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere tre comunicazioni: preventiva, di conferma (con acconto) e di completamento. In particolare, l’impresa dovrà trasmettere una o più comunicazioni preventive, per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE (non più 30 giorni come in passato per il credito di imposta), l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Al completamento degli investimenti, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 (prorogato di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE), l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta. A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni). Sotto il profilo degli adempimenti documentali, la bozza del D.M. richiede una perizia tecnica asseverata che comprovi le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione degli stessi, l’attestazione made in Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e la certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.